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ANTIDOPING - IL TNA SQUALIFICA ELISA DESCO

Maurizio Torri
16/2/2011

A SEGUITO NELLA NOTIFICA DELLA SQUALIFICA, RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA LETTERA DELLA CAMPIONESSA IRIDATA 2009 DI CORSA IN MONTAGNA ELISA DESCO

"In merito alla pronuncia del TNA che mi vede coinvolta, dichiaro di accettare la sentenza, anche se mi procura nuova, infinita sofferenza"....

...Lo faccio perché così ritengo debba sempre essere, anche quando essa, personalmente, ci punisca ingiustamente. Sono consapevole del fatto che, oggi, un mio eventuale silenzio o qualsiasi mia dichiarazione prestino il fianco ad ulteriore massacro mediatico, ma in questi mesi ho dovuto abituarmi anche a questa situazione.

In poche righe, soltanto, ribadisco che in questi quindici mesi ho percorso ogni via per cercare di dimostrare la mia innocenza, chiedendo ed ottenendo supplementi di indagini che mai altri avevano in precedenza ottenuto, spendendo più soldi di quello che ho ed esponendo me stessa a conseguenze anche più importanti sotto il profilo penale. Cosa che non avrei fatto, se avessi avuto qualcosa da nascondere.

Sapevo quanto stretta fosse la via della richiesta dell'esame del DNA, ma era l'unica possibilità che avevo e l'ho percorsa. Mi ero ripromessa e avevo promesso che sarei andata sino in fondo per cercare di dimostrare la mia innocenza, dovendolo alla mia dignità di persona ancor più che di atleta: l'ho fatto e ho fallito.

La sentenza, sottoforma di termini di decorrenza, punisce ulteriormente questo mio tentativo di difendermi, ma oggi come nel settembre 2009 non posso dichiarare o ammettere di aver fatto qualcosa che mai mi sarei sognata di fare.

Elisa Desco

Bormio, 15/02/2011

NEWS TRATTA DAL SITO FIDAL.IT

Il Tribunale Nazionale Antidoping, presieduta da Francesco Plotino, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Elisa Desco, visti gli artt. 2.1, 2.1.3, 2.2 e 10.2 del Codice WADA, dichiara la Desco responsabile dell'addebito ascrittole e le infligge due anni di squalifica, con decorrenza dal 11/02/2011 e scadenza al 28/08/2012, in quanto già dedotto il periodo di sospensione obbligatoria (giorni 60) e il periodo di rinvio dell'udienza, per ragioni di ufficio, dal 27/05/2010 al 10/09/2010 (giorni 106). Condanna altresì la Desco al pagamento delle spese processuali a favore del CONI, quantificata in euro 5.980,00.
Dispone che la presente decisione sia comunicata all'interessata, all'UPA, alla WADA, alla IAAF, alla FIDAL e alla Società di appartenenza all'epoca dei fatti (Atl. Valle Brembana).

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